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ACCORDO LEGA CALCIO
Prorogato per l'anno 2000-2001
In data 29 novembre ’99 si è svolta una
riunione presso la sede di rappresentanza
romana dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, fra il presidente della Lega
Calcio dott. Carraro, il presidente del
Coordinamento Aer – Anti - Corallo avv.
Rosignoli, il presidente della FRT dott.
Rebecchini, il presidente della REA ing
Diomede, e il segretario della RNA dott.
Natucci.
Nel corso dell’incontro i presenti hanno
firmato il nuovo testo dei due regolamenti
per l’esercizio della cronaca televisiva e
radiofonica emanati dalla Lega Calcio per
l’anno 1999 – 2000.
Al momento della firma sono state presentate
a verbale le due sottoriportate note; la
prima dell’ing. Diomede presidente della REA
e la seconda a firma congiunta dell’avv.
Rossignoli presidente dell’Aer–Anti –
Corallo e del dott. Natucci segretario della
RNA. Gli originali delle suddette note sono
agli atti della riunione.
Nota a verbale della
REA.
La REA –
Radiotelevisioni Europee Associate pur
apprezzando i notevoli passi in avanti fatti
rispetto al Regolamento del 5.8.99 firma
l’accordo con riserva in merito all’art. 3
che limita il diritto di cronaca a 18 minuti
per l’intero evento calcistico, oltretutto
ingabbiati in tre finestre per ognuno dei
due tempi di gara. Tale limitazione secondo
la REA contrasta con i diritti
costituzionali riconosciuti alla professione
giornalistica.
Nota a verbale della
AER ANT1 CORALLO e della RNA
Si precisa che le parti sottoscrivono
l’accordo evidenziando che trattasi di una
soluzione relativa al campionato in corso;
resta comunque aperta la questione in
termini di definizione complessiva della
materia in sede legislativa.
ART.1
AMBITO DI APPLICAZIONE
II presente Regolamento è emanato dalla Lega
Nazionale Professionisti per assicurare, nel
rispetto del diritto di cronaca previsto
dall’art. 5, comma 2 della Legge 422/93,
modalità di accesso paritarie per tutte le
emittenti, compatibili con la necessita di
tutelare la regolarità tecnica e
disciplinare delle competizioni, oltreché di
garantire la sicurezza negli stadi, tenuto
conto del diritto delle società calcistiche
di trarre congrue utilità economiche
dall’allestimento e dallo svolgimento delle
partite.
ART.2
ACCESSO AGLI STADI
L’accesso agli stadi delle Emittenti è
subordinato al rilascio dell’apposita
autorizzazione da parte della Lega Nazionale
Professionisti. L’autorizzazione per
1’accesso è rilasciata in favore delle
Emittenti unicamente per quegli stadi ove si
disputano gare di Società calcistiche del
bacino di utenza oggetto della concessione
di cui le Emittenti sono titolari.
L’autorizzazione di cui al
presente articolo è rilasciata alle
Emittenti:
-
che siano in possesso dei
requisiti elencati al successivo art.6;
-
che abbiano presentato
specifica domanda corredata dalla
documentazione elencata al successivo
art.7;
-
che si impegnino ad
accettare integralmente il presente
Regolamento.
L’Emittente che intenda
acquisire l’autorizzazione per le gare
disputate da più Società calcistiche, purché
del suo bacino di utenza, deve elencare
nella domanda da inoltrare alla Lega
Nazionale Professionisti le Società per le
quali l’autorizzazione stessa e richiesta.
Alle Emittenti aventi bacino di utenza
nazionale l’autorizzazione verrà concessa
per le gare disputate dalle Società facenti
capo alla Lega Nazionale Professionisti per
le quali le singole Emittenti abbiano
presentato specifica domanda.
Nel rispetto delle vigenti normative sulla
sicurezza degli impianti, le autorizzazioni
concesse dalla Lega Nazionale Professionisti
non costituiscono di per se titolo di
accesso agli stadi, che deve essere
rilasciato dalle singole società ospitanti,
compatibilmente con gli spazi disponibili
negli stadi.
ART.3
DIRITTO DI CRONACA
TELEVISIVA
La cronaca televisiva riguarda ciascun
giorno di calendario solare nel quale si
svolgono incontri del campionato di calcio
di serie A e del campionato di calcio di
serie B.
Le riprese audiovisive delle gare per le
quali le emittenti abbiano ottenuto
l’autorizzazione alla loro diffusione
verranno utilizzate esclusivamente in
differita nell’ambito dei telegiornali e
delle trasmissioni che abbiano contenuto
informativo dopo le 20.30 se riferite alle
partite pomeridiane, con orario di inizio
entro le ore 15.00, e dopo le 24 se riferite
a quelle serali.
L’utilizzo delle immagini
deve essere contenuto entro i tre minuti
complessivi per ciascun giorno di calendario
solare di cui al comma 1 ed entro quattro
minuti se nello stesso giorno si disputa più
di una partita di interesse generale nel
singolo bacino di utenza dell’emittente
televisiva. II limite dei tre minuti non e
superabile per singola partita.
Entro tali condizioni e riconosciuta la più
ampia liberta delle emittenti di proporre le
immagini disponibili secondo le proprie
scelte editoriali.
Le immagini televisive
potranno essere diffuse sino alle ore 24 del
secondo giorno successivo alle gare in
questione; l’eventuale ulteriore utilizzo di
tali immagini è consentito esclusivamente
nell’ambito dei telegiornali.
ART.4
INTERVISTE E
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Le interviste ai calciatori,
ai tecnici, ai dirigenti ed agli altri
tesserati delle società ospitanti ed
ospitate hanno luogo unicamente nella sala
stampa degli stadi secondo quanto previsto
dalle apposite ”norme relative ai rapporti
tra le società calcistiche e gli organi di
informazione” emanate dalla Lega Nazionale
Professionisti.
Le interviste non possono
essere effettuate prima che siano trascorsi
venti minuti dal termine delle gare e
possono essere trasmesse in differita non
prima delle ore 20.30 se riferite alle
partite pomeridiane (con orario di inizio
entro le ore 15) e delle ore 24 se riferite
a quelle serali.
Le emittenti devono occupare
le postazioni loro assegnate nella tribuna
stampa o in altro settore ad esse
appositamente riservato dalle società in
funzione della ricettività dello stadio.
Per garantire l’ordinato
svolgimento delle attività ed evitare ogni
turbativa, durante le partite le emittenti,
salvo l’intervallo tra il primo e il secondo
tempo, non possono spostarsi nella tribuna
stampa per effettuare riprese, interviste o
altre attività.
Non e consentito alle emittenti accedere ai
settori riservati al pubblico ed alle aree
di pertinenza tecnica (recinto di giuoco,
sottopassaggi, spogliatoi).
ART.5
DIVIETI DI UTILIZZAZIONE E DI CESSIONE
Fermo quanto stabilito agli articoli
3 e 4, è fatto divieto alle emittenti, prima
dell’inizio, durante e al termine delle gare
di:
a)effettuare collegamenti in diretta
con gli stadi, con qualsiasi mezzo, per la
trasmissione in video, in audio e/o in audio
– video di cronache, commenti ed interviste
e flash di aggiornamento;
b)effettuare collegamenti per telefono
o con qualsiasi altro mezzo con altre
emittenti radiofoniche o televisive (anche
appartenenti allo stesso Gruppo, Catena o
Consorzio) per la trasmissione in diretta o
in differita in audio – video di cronache
parlate, commenti, interviste e flash di
aggiornamento;
E’ fatto altresì divieto di:
a)utilizzare le riprese visive e sonore
e le interviste per trasmissioni effettuate
anche per finalità pubblicitarie
(sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento,
televendite, sovrimpressione di marchi
commerciali); per servizi giornalistici
mandati in onda in abbinamento con marchi
e/o scritte di aziende commerciali e
industriali, comprese quelle operanti nei
settori dell’elettronica e dell’informatica;
per iniziative promo – pubblicitarie (quiz,
giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.);
b)utilizzare le riprese visive e sonore
con mezzi di diffusione diversi da quello
televisivo;
c)utilizzare le riprese
visive e sonore per la commercializzazione,
in Italia e/o all’estero, nel settore dell’
home – video (videocassette, videodischi,
ecc.) e, più in generale, nel settore del
multimediale;
cedere a terzi o comunque
fare utilizzare a terzi, anche a titolo
gratuito, le riprese visive e sonore delle
gare organizzate dalla Lega Nazionale
Professionisti e delle interviste effettuate
nella Sala Stampa degli stadi, per la
trasmissione televisiva di servizi sportivi.
ART.6
REQUISITI PER LA RICHIESTA
DELL’AUTORIZZAZIONE
L’esercizio della cronaca televisiva viene
svolto dalle emittenti che:
a)risultino autorizzate dalle
competenti Autorità, in base alle
disposizioni vigenti;
b)risultino iscritte come testata
giomalistica presso la Cancelleria deI
competente Tribunale nella Regione in cui
hanno sede (art.5 Legge 3.2.1963 n.69);
c)affidino i propri servizi di cronaca
sportiva televisiva a persone iscritte
all’Albo dei giornalisti professionisti e/o
pubblicisti nel rispetto della Legge
3.2.1963 n.69 ovvero, in via di eccezione, a
persone munite di formale documento
rilasciato dalla emittente, comprovante
attività propedeutica a divenire
pubblicista;
d)abbiano stipulato con una primaria
compagnia di assicurazioni una polizza
assicurativa valida per Ia copertura di
tutti gli eventuali danni a persone ed a
cose da esse direttamente o indirettamente
provocati all’interno degli stadi nello
svolgimento delle attività connesse
all’esercizio della cronaca televisiva; i
massimali assicurativi per la responsabilità
civile verso terzi non dovranno essere
inferiori a £ 2.000.000.000 (due miliardi)
per ogni sinistro, con il limite di £
1.000.000.000 (un miliardo) per danni a
cose. Ad ogni autorizzazione fa capo una
Polizza Assicurativa non cumulabile fra più
soggetti autorizzati.
Il rilascio e la validità
dell’autorizzazione sono subordinati
all’integrale rispetto da parte
dell’Emittente di tutte le clausole del
presente Regolamento.
ART. 7
MODALITA’ PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione
le Emittenti debbono far pervenire una
domanda scritta alla Lega Nazionale
Professionisti che deve essere redatta, in
ottemperanza a quanto previsto al precedente
articolo 2, come nel facsimile allegato
sub.l al presente regolamento, del quale fa
parte integrante e sostanziale.
Alla domanda debbono essere allegati i
seguenti documenti, in originate o in copia
autentica:
a)attestato comprovante il possesso dei
requisiti di cui alla lettera a) del
precedente art. 6 (certificato di iscrizione
Registro Ditte) e l’Iscrizione al Registro
Stampa della Cancelleria del Tribunale di
cui alla lettera
b)del precedente art. 6; b) Concessione
Ministeriale o altro titolo legittimante
l’attività di radiodiffusione televisiva;
c)elenco dei soggetti indicati
all’articolo 6 lettera c, designati
dall’Emittente per l’effettuazione dei
servizi, corredato dalle loro generalità
complete e dai documenti comprovanti
1’iscrizione all’Albo;
d)polizza assicurativa regolarmente
quietanzata di cui alla lettera d) del
precedente art. 6.
e)dichiarazione di presa visione e di
incondizionata accettazione del presente
Regolamento sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Emittente, nella formula
predisposta dalla Lega Nazionale
Professionisti.
La Lega Nazionale
Professionisti esaminerà unicamente le
domande che perverranno corredate dalla
prescritta documentazione. L’autorizzazione
non è cedibile a terzi e perde efficacia
qualora nel corso della stagione per la
quale è rilasciata l’Emittente cessi o
sospenda, per qualsiasi motivo, la sua
attività.
Ogni variazione ai dati di
cui alle lettere da a) a e) dovrà essere
comunicata entro 6 giorni.
ART.8
ACCESSO AGLI STADI DEI GIORNALISTI
E DEL PERSONALE TECNICO DELLE EMITTENTI
AUTORIZZATE
Per l’accesso agli stadi le Emittenti
debbono richiedere alle Società calcistiche
ospitanti apposito lasciapassare.
La richiesta deve pervenire alle Società per
iscritto, anche telegraficamente o per
telefax, almeno cinque giorni prima della
data della gara per la quale si chiede
l’accesso.
Le Società calcistiche
ospitanti possono concedere l’accesso alle
postazioni o piazzole da esse assegnate ad
un solo soggetto tra quelli indicati
all’articolo 6 lettera c) e a non più di due
tecnici per ciascuna Emittente autorizzata,
compatibilmente con la disponibilità delle
postazioni e subordinatamente alle esigenze
delle Emittenti titolari di diritti in forza
di contratti stipulati con la Lega Nazionale
Professionisti o con le stesse società.
In ogni caso i soggetti
indicati all’articolo 6 lettera c) ed i
tecnici sono tenuti al rispetto delle “NORME
RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETA’
CALCISTICHE E GLI ORGANI DI INFORMAZIONE”
emanate dalla Lega Nazionale Professionisti.
L’identità e la qualifica dei soggetti
indicati all’articolo 6 lettera c) devono
essere comprovate nel momento in cui
accedono allo stadio.
I tecnici delle Emittenti autorizzate
possono accedere allo stadio accompagnati
dai soggetti indicati all’articolo 6 lettera
c) incaricati dei servizi di cronaca
televisiva e devono esibire all’ingresso
idoneo documento di riconoscimento.
I soggetti indicati
all’articolo 6 lettera c) ed i tecnici
autorizzati ad accedere agli stadi possono
svolgere attività unicamente per conto delle
testate presso le quali sono accreditati.
ART. 9
MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL LAVORO
GIORNALISTICO E DEL PERSONALE TECNICO DELLE
EMITTENTI TELEVISIVE
E’ fatto divieto ai soggetti indicati
all’articolo 6 lettera c) ed al personale
tecnico autorizzati di:
-utilizzare postazioni diverse da
quelle loro assegnate;
-utilizzare per le attrezzature
tecniche spazi diversi da quelli loro
assegnati;
-utilizzare gli impianti di servizio
degli stadi (energia elettrica, telefono,
acqua ecc.) senza aver ottenuto espressa
autorizzazione dagli organizzatori, previo
accordo per il pagamento dei servizi
richiesti;
-intralciare, anche con le
attrezzature tecniche, l’afflusso e il
deflusso del pubblico e ostacolare la
visibilità degli spettatori;
-richiedere prestazioni ed
assistenza al personale di servizio negli
stadi; effettuare prestazioni e servizi per
conto di Emittenti non autorizzate ovvero
colpite da provvedimenti sanzionatori di
sospensione o revoca.
ART. 10
DOVERI DI VIGILAiNZA E
DI CONTROLLO DELLE SOCIETA’ CALCISTICHE
Le società calcistiche ospitanti sono tenute
ad esercitare efficace opera di vigilanza e
di controllo al fine di assicurare il pieno
rispetto del presente Regolamento e di
quello della Lega Nazionale Professionisti.
Le società calcistiche
ospitanti, tramite i propri Dirigenti e gli
incaricati alla vigilanza dell’ingresso agli
stadi, hanno l’obbligo di impedire l’accesso
di coloro che, anche se muniti di tessere o
di biglietti, sia in omaggio che a
pagamento, pretendano di accedere allo
stadio per realizzare una qualsiasi delle
attività sopra indicate senza la preventiva
prescritta autorizzazione.
E’ vietato alle Società calcistiche
ospitanti:
-far accedere allo Stadio i
giornalisti ed il personale tecnico di
Emittenti televisive che non abbiano
ottenuto l’autorizzazione di cui all’art.2
del presente Regolamento;
-far accedere allo Stadio i
giornalisti ed il personale tecnico delle
Emittenti televisive a carico delle quali la
Lega abbia adottato il provvedimento di
sospensione o quello di revoca
dell’autorizzazione all’ingresso ai sensi
del successivo articolo 11.
Le Società calcistiche interessate devono
dare immediata comunicazione scritta alla
Lega Nazionale Professionisti, per i
provvedimenti consequenziali, delle
violazioni del presente Regolamento di cui
siano venute a conoscenza.
La Lega Nazionale Professionisti deferisce
ai competenti Organi disciplinari le Società
calcistiche di appartenenza che non
esercitino la dovuta vigilanza ovvero non
facciano rispettare, per quanto di loro
competenza, le disposizioni del presente
Regolamento.
ART.11
SANZIONI
La Lega Nazionale Professionisti, accertata
la violazione del presente Regolamento,
adotta nei confronti delle Emittenti
televisive i seguenti provvedimenti:
a)diffida nei casi di errata
interpretazione del presente Regolamento;
b)sospensione temporanea
dell’autorizzazione, nei casi di mancato
rispetto delle disposizioni di cui ai
precedenti articoli 3,4,5,8 e 9;
c)revoca dell’autorizzazione,
nei casi di recidiva da parte di Emittenti
nei confronti delle quali sia gia stato
inflitto il provvedimento di sospensione per
i motivi indicati alla precedente lettera
b).
I provvedimenti di cui sopra
sono adottati con specifica motivazione
dalla Lega Nazionale Professionisti, previa
contestazione scritta (raccomandata A.R.
ovvero telefax) all’Emittente.
La sospensione e la revoca
dell’autorizzazione, in presenza di prove
che dimostrino la/le violazione/i compiuta/e
dall’Emittente, sono immediatamente
esecutive.
La Lega Nazionale
Professionisti in qualsiasi momento revoca
l’autorizzazione alle Emittenti che non
siano più in possesso anche di uno solo dei
requisiti di cui al precedente art.6.
ART.12
COMUNICAZIONI UFFICIALI DEI
PROVVEDIMENTI
La Lega Nazionale Professionisti dà notizia
dell’esito delle domande alle singole
Emittenti televisive ed alle Società
calcistiche interessate dalle autorizzazioni
concesse.
La Lega Nazionale Professionisti dà
contestuale e motivata comunicazione scritta
dei provvedimenti di cui sopra alle
Emittenti ed alle Società calcistiche
interessat
ART.13
NULLITA’ DI ACCORDI IN CONTRASTO CON
IL PRESENTE REGOLAMENTO
E’ nulla ogni convenzione stipulata da
emittenti con proprietari e/o gestori degli
stadi che attribuisca alle emittenti stesse
diritti e facoltà elusive o comunque in
violazione del presente regolamento.
NOTA A VERBALE.
La Lega Calcio avvierà
durante la stagione calcistica in corso
l’apertura di un tavolo tecnico con le
associazioni nazionali dell’emittenza sulle
modalità di diffusione del diritto di
cronaca. |