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CIRCUITO NAZIONALE
DELL'INFORMAZIONE D'EMERGENZA (CNIE)
L’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, d’intesa con il Ministero
delle Comunicazioni e con il Dipartimento della
Protezione Civile, ha promosso la costituzione
del "Circuito
nazionale dell’informazione di emergenza" (CNIE)
al fine di sostenere, sotto il profilo della
comunicazione, e gratuitamente per i cittadini,
l’azione del Dipartimento della Protezione
Civile nei casi di necessità e urgenza provocati
da calamità naturali e d’altra natura. La
costituzione del Circuito, con la firma delle
due convenzioni da parte rispettivamente
delle Associazioni rappresentative delle imprese
private di radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito nazionale e locale legittimamente
operanti e degli Operatori dei servizi di
comunicazione mobile e personale, è avvenuta
martedì 28 settembre a Roma, presso la sala
verde di Palazzo Chigi, alla presenza del
Presidente del Consiglio dei ministri e di altre
numerose cariche dello Stato.
Di tale Circuito fanno parte
gli operatori di telefonia mobile; le imprese
private di radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito nazionale e locale iscritte alle
Associazioni aderenti; nonché la Concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo
in virtù della Convenzione Stato – RAI e del
contratto di servizio stipulato con il Ministero
delle Comunicazioni.
L’idea della costituzione del
Circuito nazionale dell’emergenza nasce dalla
constatazione che in caso di calamità o anche
nelle politiche di prevenzione delle emergenze,
la corretta e tempestiva informazione dei
cittadini costituisce strumento essenziale di
salvaguardia della vita delle persone, al pari
degli interventi emergenziali propriamente
detti.
Con specifico riguardo alle
emittenti radiotelevisive, questa consapevolezza
ha trovato peraltro conferma nel principio
contenuto nell’articolo 6, comma 1 della legge
n. 112/04, che stabilisce che "l’attività di
informazione radiotelevisiva, da qualsiasi
emittente esercitata, costituisce un servizio di
interesse generale".
Quanto agli operatori di
telefonia mobile si deve ricordare che
l’articolo 7 bis del decreto legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, stabilisce
che i soggetti "(…) operanti nel settore dei
pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni
utile informazione e collaborazione al
Dipartimento della protezione civile assicurando
la disponibilità delle necessarie risorse".
Il terzo grande protagonista
dell’informazione d’emergenza assieme alle
emittenti radiotelevisive private ed agli
operatori di telefonia mobile è la Rai,
affidataria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo. La RAI è direttamente
destinataria da parte del legislatore di
funzioni di terminale dell’informazione
d’emergenza. In particolare essa è chiamata
dall’articolo 6 comma 4 della legge 112/04 ad
"assicurare prestazioni di utilità sociale", e
dall’articolo 17 comma 2 a trasmettere
gratuitamente messaggi di utilità sociale o di
interesse pubblico richiesti dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri. Peraltro, essa
svolge i suoi compiti sulla base di un contratto
nazionale di servizio in cui l’obbligo di
assicurare tali prestazioni è ulteriormente
declinato. |